A cura di Luisa D'ambrosio
Alexander Schuster è docente di diritto presso
l’Università di Trento e avvocato esperto in diritto costituzionale comparato, biodiritto, diritto e
religione, diritto costituzionale e diritto di famiglia, con focus specifico
sulle nuove unioni affettive.
In questo periodo di grandi cambiamenti e di movimenti
sociali e giuridici che vedono l’affermarsi di nuove forme di famiglia, il
Prof. Schuster si è reso disponibile per aiutarci a fare maggior chiarezza su
queste tematiche, a partire dalla sua esperienza professionale.
Vi
invitiamo quindi a leggere l’interessante intervista realizzata grazie alla sua
disponibilità:
In
Italia esistono tante famiglie omogenitoriali con prole, che giuridicamente non
sono pienamente riconosciute; in che modo possono essere tutelati questi
bambini con due genitori dello stesso sesso?
La legge 76/2016 non tratta il tema della
genitorialità e della filiazione, sebbene sia stato specificato che essa non
incide sulle leggi in vigore e in particolare sulle leggi sull’adozione. Forse
è un bene che sia stato lasciato ai giudici e agli avvocati il compito di trovare
soluzioni, poiché queste soluzioni le stiamo oggi trovando. Per quanto riguarda
la figura paterna, la proposta che giungerà tra qualche mese, alla Cassazione
riguarda il riconoscimento, anche secondo padre, dei bambini nati da gestazione
per altri; nel caso della figura materna invece stiamo cercando di dimostrare
che l’adozione non è più l’unica strada e che la soluzione migliore è il
riconoscimento alla nascita.
Non è il legislatore a dare risposte, sono
i giudici a dover interpretare il sistema giuridico e applicare principi
fondamentali quali, ad esempio, quelli della tutela del minore e del fatto che
chi ha voluto la nascita del bambino deve assumersi le responsabilità che
discendono, cioè di divenire genitore con tutti i diritti ma soprattutto con
tutti i doveri.
Per ora, quindi ci sono prospettive di apertura volte
a fornire una più adeguata tutela, una tutela non discriminatoria ai bambini,
anche se nascono da genitori dello stesso sesso.
Qual
è invece la situazione negli altri paesi, dove ci sono delle norme specifiche
di tutela?
La situazione negli altri paesi, europei e
non, è molto diversa.
ILGA EUROPE aggiorna, almeno una volta all’anno, e
proprio in occasione della giornata mondiale contro l’omo-bi-transfobia, la
lista dei paesi che disciplinano, espressamente
con leggi, la tutela dei bambini che hanno due genitori dello stesso sesso.
A volte questa disciplina di tutela è stata adottata unitamente alla
realizzazione del matrimonio egualitario, o con l’introduzione dei legami di
coppia, come le unioni civili; altre volte la tutela del bambino e della
genitorialità sono stati adottati in tempi, con atti e provvedimenti diversi da
quelli di tutela della coppia. E questa è una possibilità che di fatto stiamo
vivendo anche in Italia. La discrezionalità del legislatore dovrà essere
differente nei confronti dei bambini proprio perché i bambini sono in
situazioni di maggiore vulnerabilità.
In
quali paesi è possibile avere un bambino tramite adozione, metodiche di
procreazione assistita o gestazione per altri per le coppie dello stesso sesso?
La mappa di ILGA EUROPE ci da indicazioni
sull’adozione, possibilità realizzabile in diversi paesi europei (Germania,
Francia, Svizzera, Penisola Iberica); in molti paesi, c’è il matrimonio e la
possibilità di accedere alla fecondazione assistita. In altri, invece, c’è il
matrimonio ma non c’è per le donne la possibilità di fecondazione assistita. Ancora,
altri paesi danno via libera al matrimonio e alla fecondazione assistita, ma
non al riconoscimento alla nascita (ed è il caso della Germania); in altri
paesi, come quelli del nord Europa, c’è l’equiparazione piena.
Per quanto riguarda la gestazione per
altri, è la strada maestra per una coppia di padri, ma anche due donne talvolta
possono dovervi ricorrere.
Sappiamo che oggi c’è solo una strada
percorribile per le coppie dello stesso sesso, e in linea teorica è quella del
Regno Unito, cioè essere madri entrambe poco dopo la nascita grazie ad un
provvedimento del giudice. In Portogallo ci sono delle aperture, ma la
situazione resta ancora complessa. In Grecia, invece, la donna single può
accedere alla gestazione per altri.
Attualmente, in realtà le coppie devono, laddove
manifestino la volontà di voler usufruire della procreazione assistita, recarsi
in Nord America (Canada e Stati Uniti).
Quanto,
a suo avviso, la religione può influenzare o ha influenzato l’acquisizione dei
diritti in Italia e che differenze ci sono con altri paesi in merito a questo
argomento?
La
religione ha influenzato il modo in cui le famiglie si rapportano alle nuove
unioni affettive. Quanto oggi ancora influenzi le persone, penso che i dati
potrebbero essere sovrastimati. Secoli di influenza del Cattolicesimo hanno
determinato che, nonostante i cattolici praticanti siano nettamente inferiori
rispetto al passato, hanno interiorizzato una certa impostazione conservatrice
di ruoli di genere all’interno della famiglia che di fatto fa sì che la maggior
parte della popolazione italiana sia indifferente all’evoluzione delle
famiglie, del pluralismo sociale e tenda, quindi, ad essere conservatrice. Più
che religione prevaricante possiamo parlare di un’attitudine conservatrice diffusa nella cultura italiana.
Se
non c’è regolamentazione, in che modo un bambino nato all’estero con maternità
surrogata, viene poi tutelato da punto di vista legale nel nostro paese?
I
bambini che nascono all’estero grazie alla gestazione per altri sono tutelati
in maniera abbastanza buona, ma ovviamente si trovano in una condizione
precaria. Per quanto riguarda le coppie gay, abbiamo risposte positive dai
giudici, quei pochi che si sono espressi, e questo è un dato molto positivo. La
Cassazione ha espresso la volontà di tutelare i minori nati da due padri. Se
ciò dovesse accadere, questa sentenza avrà un impatto notevole sulla garanzia
delle coppie gay che si recano in Nord America e, a seconda di come vorrà
esprimersi tale organo, anche in generale per tutte le coppie etero e
omosessuali che si recano all’estero per la gestazione per altri.
Gli
episodi di omotransfobia avvenuti in Italia e non solo, raccontati nei fatti di
cronaca, fanno sentire sempre di più la necessità di una legge che tuteli le
persone LGBT+. Perché in Italia non si riesce ancora ad avere una legge
specifica che introduca il reato di discriminazione e istigazione all’odio e
alla violenza omotransfobica?
Non tutti gli stati occidentali hanno proposto norme
specifiche per l’istigazione all’odio e alla violenza nei confronti delle
persone LGBT+ e non tutti concordano sul fatto che la gravità delle violenze in
Italia, come altrove, disciplini una cosa specifica. Il problema, credo, sia
fondamentalmente culturale e personalmente nutro dei dubbi sul fatto che una
semplice norma possa frenare certi rigurgiti di fascismo. Può essere uno
strumento, ma credo che sia fondamentale sottolineare la possibilità di
prevenzione, riportare tutti i fatti di cronaca incentrati su queste tematiche,
e fare riferimento ad un apparato penale che sia capace di prevenire gli atti
di violenza.
Grazie
mille per la sua disponibilità. Prima di salutarci, vuole lasciare un messaggio
ai nostri lettori?
Agli studenti dico che non possiamo
pensare che la tutela delle persone LGBTQ+ sia un dato di fatto. La possibilità
che si “torni indietro” dal punto di vista delle tutele, è un rischio
abbastanza chiaro qui in Italia. Io personalmente sono stato da giovane
affascinato dalla lotta contro l’Apartheid, e occuparmi oggi della tutela dei
diritti delle persone LGBTQ+ mi consente di rivivere le difficoltà di quegli
anni, ma anche la passione di quelle lotte.
È un’occasione storica per rivivere in un altro
contesto le battaglie, gli entusiasmi, le delusioni, la passione di chi si è
impegnato nei decenni scorsi per contrastare schiavitù e discriminazione
razziale.