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È un giorno storico: la Repubblica riconosce la Lingua dei Segni Italiana!

immagine di una bilancia con simboli di genere sui piatti

Il 19 maggio 2021 entra di diritto nella storia della comunità sorda italiana. È un giorno storico per tutti noi; l'Italia, oggi, colma il grave ritardo che l'aveva portata ad essere l'ultimo dei Paesi in Europa a non aver riconosciuto la propria lingua dei segni nazionale. Dopo una lotta pluridecennale, speranze deluse, battaglie in tutte le sedi, campagne di sensibilizzazione, sit-in, petizioni, convegni, progetti e imponenti manifestazioni di piazza e dopo questo periodo così complicato, che non ha fatto altro che mettere a nudo e amplificare le discriminazioni che vivono ogni giorno le persone sorde, siamo arrivati finalmente a questo risultato importantissimo, un segno di civiltà e una conquista non solo per le persone sorde, ma per tutta Italia. Pochi minuti fa la Camera ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge del cosiddetto Decreto Sostegni, che all'Articolo 34-ter. "riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST)". L'articolo con le "Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva"  riconosce, inoltre, le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST. Un successivo decreto definirà i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e le norme transitorie per chi già esercita tali professioni. Nel testo si legge anche che "per favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale". Infine, per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, si legge che "la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione". Il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci ha così commentato: "È un crocevia fondamentale e storico verso la piena inclusione delle persone sorde e l’abbattimento delle barriere della comunicazione, lo aspettavamo da troppo tempo. Oggi - ha continuato Petrucci - dobbiamo festeggiare, oggi siamo arrivati a questa legge di civiltà e uguaglianza che garantisce l'accessibilità, la libertà di scelta linguistico-comunicativa delle persone sorde e rappresenta il primo passo per garantire, finalmente, tutti i loro diritti di cittadinanza. Questa vittoria è dell'ENS, dei suoi dirigenti, dei suoi collaboratori, del suo personale e, soprattutto, di tutta la nostra comunità". Il nostro lavoro ovviamente non finisce qui, continueremo ad impegnarci giorno dopo giorno per dare attuazione a questa legge e trasformarla in fatti, sempre guidati dall'obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutte le persone sorde e dal principio di uguaglianza sostanziale sancito nella nostra Costituzione: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Grazie alle forze politiche che si sono maggiormente esposte in questi anni, ai membri delle Istituzioni che hanno accolto le nostre istanze e a chi ha promosso questo atto e, soprattutto, grazie a tutta la comunità sorda, a voi, che avete alimentato e creduto in questa battaglia di civiltà. Speriamo di poter organizzare presto una festa di comunità per festeggiare tutti insieme questa giornata storica. Da soli è difficile farsi sentire, ma insieme è possibile sognare un altro mondo, più giusto ed equo! 

 
 
 
 

Di seguito il testo integrale dell'articolo legislativo:

Art. 34-ter.

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).
2. La Repubblica riconosce le figure dell’interprete in LIS e dell’interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l’interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l’accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.
4. Al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l’anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.
6. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:“458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456”.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto».